Trasparenza amministrativa

Bilancio annuale

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Regione Piemonte

Determinazione dirigenziale n. 625/A2003A del 06 dicembre 2018

Così come previsto  dalla Legge n. 124 del 4.8.2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza),  l’ art. 1, comma 125 prevede l’obbligo di pubblicazione sul sito del beneficiario,  degli estremi della determinazione dirigenziale n. 625/A2003A del 06 dicembre 2018 di assegnazione del contributo per l’anno 2018.

Art. 1 comma 125 – “A decorrere dall’anno 2018, i soggetti di cui all’articolo  13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,  e  successive  modificazioni,  i soggetti di cui  all’articolo  137  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  nonche’  le  associazioni,  le Onlus e le fondazioni che intrattengono  rapporti  economici  con  le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo  2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  nonche’  con  società controllate di diritto o di fatto direttamente  o  indirettamente  da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle  che  emettono  azioni quotate in mercati regolamentati e le societa’ da loro partecipate, e con società in partecipazione  pubblica,  ivi  comprese  quelle  che emettono azioni quotate in mercati regolamentati  e  le  società  da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni  anno,  nei propri  siti  o  portali  digitali,  le  informazioni  relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque  a  vantaggi economici di qualunque  genere  ricevuti  dalle  medesime  pubbliche amministrazioni e dai  medesimi  soggetti  nell’anno  precedente.  Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti  e comunque vantaggi  economici  di  qualunque  genere  dalle  pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute  a pubblicare tali  importi  nella  nota  integrativa  del  bilancio  di esercizio  e   nella   nota   integrativa   dell’eventuale   bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la  restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui  al periodo precedente. Qualora i  soggetti  eroganti  appartengano  alle amministrazioni  centrali  dello  Stato  ed  abbiano  adempiuto  agli obblighi di  pubblicazione  previsti  dall’articolo  26  del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui  al  terzo  periodo sono versate ad apposito capitolo  dell’entrata  del  bilancio  dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli  degli  stati  di previsione  delle  amministrazioni  originariamente  competenti   per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di  pubblicazione  di  cui  all’articolo  26  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di  cui  al  terzo periodo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per  essere riassegnate al fondo per la  lotta  alla  povertà  e  all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della  legge  28  dicembre 2015, n. 208”

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Iscrizione - con determinazione dirigenziale n. 305/A1419A del 5/03/2021 - al n° 434/TO del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

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